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La responsabilità contrattuale ricorre allorché, stipulato un contratto, uno dei due contraenti non adempie la propria obbligazione, causando, così, dei danni all’altro contraente il quale potrà, quindi, pretendere il risarcimento dei danni subiti.
La responsabilità extracontrattuale (detta anche responsabilità aquiliana) sorge quando si verifica un fatto illecito, ossia quando un soggetto commette un fatto, colposo o doloso, che cagiona ad altri un danno ingiusto.
In questo ambito viene ricompresa anche la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, ossia il settore dei sinistri stradali, disciplinati principalmente, oltre che nel codice civile, anche dalla L. 990/1969.